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  • Festività retribuite anche con rifiuto al lavoro

    01/12/2017

    Festività retribuite anche con rifiuto al lavoro

    Le uniche eccezioni sono rappresentate da particolari tipologie di attività, ad esempio i medici e in generale i dipendenti delle istituzioni sanitarie pubbliche e private (legge n. 520/195

    Festività retribuite anche se il contratto obbliga agli straordinari ma ci si rifiuta di lavorare: il diritto è garantito per legge e prevale su CCNL e clausole contrattuali, senza sanzioni.

    Le festività nazionali previste dalla normativa (legge 260/1949) sono:

    ·         Capodanno: 1 gennaio;

    ·         Epifania: 6 gennaio

    ·         Liberazione: 25 aprile;

    ·         Pasquetta: lunedì dopo Pasqua;

    ·         Festa del Lavoro: primo maggio;

    ·         Festa della Repubblica: 2 giugno;

    ·         Immacolata concezione: 8 dicembre;

    ·         Natale: 25 dicembre;

    ·         Santo Stefano: 26 dicembre;

    ·         il Santo Patrono.

    Se in una di queste festività viene effettuata la prestazione lavorativa, spetta una retribuzione più alta.

     

    leggi la sentenza della Cassazione n.16592/2015

     

    leggi il parere ARAN Ral 1795/2015

     

    La sentenza della cassazione  16592/2015 recita

    ·         «non sussiste un obbligo generale a carico dei lavoratori di effettuare la prestazione nei giorni destinati ex lege per la celebrazione di ricorrenze civili o religiose e sono nulle le clausole della contrattazione collettiva che prevedono tale obbligo, in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori di astenersi dal lavoro (cui è consentito derogare per il solo lavoratore domenicale); in nessun caso una norma di un contratto collettivo può comportare il venir meno di un diritto già acquisito dal singolo lavoratore (come il diritto ad astenersi dal lavoro nelle festività infrasettimanali)».

    ·         l lavoratore che si rifiuta di lavorare in giorno festivo, ha diritto alla normale retribuzione, senza che rilevino i motivi della sua astensione.

    ·         Così la Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 21209/2016 del 19/10/2016.

    Che precisa:

    «il trattamento economico ordinario,deriva «direttamente dalla legge, e non possono su questo piano avere alcun rilievo le disposizioni contrattuali»

     

    Traduzione: qualsiasi cosa ci sia scritta nei contratti di lavoro, prevale la legge che riconosce al lavoratore il diritto soggettivo di non lavorare nelle festività.

    Per approfondire vai su:

    http://www.pmi.it/economia/lavoro/approfondimenti/170894/festivita-retribuite-anche-con-rifiuto-al-lavoro.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign 

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