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  • Invio delle dichiarazioni di responsabilità (ICRIC/ICLAV/ACC AS-PS)

    05/11/2017

     

    Fonte inps

    Cos'è+

    Ogni anno, l’INPS richiede ai titolari di prestazioni economiche d’invalidità civile l’attestazione della permanenza o meno dei requisiti amministrativi previsti dalla legge per il loro riconoscimento (articolo 1, legge 23 dicembre 1996, n. 662, e legge 24 dicembre 2007, n. 247).

    A chi è rivolto+

    Devono presentare la dichiarazione di responsabilità i cittadini che percepiscono prestazioni legate all’invalidità civile e i titolari di assegno/pensione sociale.

    Come funziona+

    Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o assegno mensile devono presentare il Modello Invalidità Civile Ricovero (modello ICRIC) per dichiarazioni relative a eventuali ricoveri gratuiti e il Modello Invalidità Civile Lavoro (modello ICLAV) per le dichiarazioni sullo svolgimento di attività lavorativa.

    In caso di disabilità intellettiva o psichica e in assenza di un tutore/curatore non serve alcuna dichiarazione ma, ai sensi dell’articolo 1, comma 254, legge n. 662/1996, deve essere consegnato alla struttura territorialmente competente un certificato medico con l’indicazione delle patologie.

    minori titolari di indennità di accompagnamento e dell’indennità di frequenza devono presentare il modello ICRIC, per dichiarare eventuali periodi di ricovero o, in caso di minori di età compresa tra i 5 e i 16 anni, la frequenza scolastica obbligatoria o quella di centri ambulatoriali.

    Per i minori tra i 5 e 16 anni si deve dichiarare:

    • la cessazione della frequenza scolastica;
    • il cambio di scuola rispetto all’anno scolastico precedente;
    • il trasferimento ad altro istituto scolastico,
    • il passaggio di grado di istruzione. In tal caso devono essere indicati i riferimenti del nuovo istituto scolastico (nome della scuola, indirizzo completo, codice fiscale o partita IVA, indirizzo di posta elettronica o PEC).

    I titolari di pensione sociale devono presentare il Modello Accertamento dei requisiti per Assegno o Pensione Sociale (modello ACC. AS/PS) per dichiarare la residenza in Italia.

    I titolari di assegno sociale devono presentare il modello ACC. AS/PS, per dichiarare la residenza in Italia ed eventuali ricoveri gratuiti.

    Le dichiarazioni di responsabilità si presentano online attraverso il servizio dedicato oppure con la collaborazione degli intermediari abilitati. In alternativa, possono essere presentate tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile.

    I CAF e gli altri soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche, se in possesso dei requisiti, hanno facoltà di stipulare convenzioni in base allo schema approvato. Il soggetto abilitato deve essere in possesso di un certificato digitale Entratel in corso di validità, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

    La stipula delle convenzioni avviene presso le direzioni metropolitane o le direzioni provinciali INPS territorialmente competenti sul luogo in cui è situata la sede del richiedente.

    La procedura online consente di inviare i modelli:

    • ICRIC per lo stato di ricovero dei titolari delle prestazioni di invalidità civile;
    • ICRIC Frequenza per lo stato di ricovero dei titolari delle prestazioni di indennità di frequenza e per le informazioni sulla frequenza d’istituzione scolastica;
    • ICLAV per lo svolgimento o meno di attività lavorativa per i titolari delle prestazioni di invalidità civile;
    • ACC. AS/PS per la permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia per i titolari di pensione sociale, assegno sociale e sostitutivo di invalidità civile;
    • ACC. AS/PS per le condizioni di ricovero per i titolari di assegno sociale e sostitutivo di invalidità civile.

    L’invio annuale delle dichiarazioni di responsabilità è obbligatorio per l’erogazione delle prestazioni assistenziali. Se l’utente è inadempiente, può visualizzare online anche i solleciti delle dichiarazioni degli anni precedenti per la regolarizzazione.

    Dal 2015 non è più possibile inviare le dichiarazioni in formato cartaceo.

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