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  • Premio natalità: chiariti i requisiti

    21/03/2017

     PMI.it  Noemi Ricci - 20 marzo 2017

    Per le donne che partoriranno, o hanno partorito, o adotteranno un minore nel corso del 2017, la Legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 353, legge 11 dicembre 2016, n. 232) previsto un premio alla natalità di 800 euro, da erogare da parte dell’INPS a partire dal settimo mese di gravidanza in un’unica soluzione per ogni evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento) e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.

    => Premio alla nascita, istruzioni INPS

    Requisiti generali

    Una nuova circolare INPS (n. 61/2017) chiarisce i requisiti generali di accesso all’agevolazione e gli eventi coperti dalla nuova prestazione a sostegno della natalità. La circolare fa seguito alla n. 39/2017 e precisa meglio i requisiti descritti ai paragrafi 1 e 2, che ora sostituisce riformulandoli, prevedendo:

    ·         la residenza in Italia;

    ·         la cittadinanza italiana o comunitaria.

    In caso di cittadine non comunitarie, viene richiesto uno dei seguenti requisiti:

    ·         il possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria così da poter essere equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007;

    ·         il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. circolare INPS 214 del 2016).

    => Donne, lavoro e famiglia: tutti gli incentivi

    Eventi

    Con riferimento agli eventi, che dovranno necessariamente avvenire a partire dal 1° gennaio 2017 perché scatti il diritto al premio di natalità:

    ·         compimento del 7° mese di gravidanza;

    ·         parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;

    ·         adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;

    ·         affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.     Fonte: INPS.

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