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  • Sulle strisce la precedenza è sempre dei pedoni, molti automobilisti sembra che lo abbiano dimenticato.

    04/10/2017

     Come ci si deve comportare in prossimità di un attraversamento pedonale?

    Quale il comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni?

     

    ESTRATTO DEL CODICE DELLA STRADA art. 190 e 191

     

    Art. 190. Comportamento dei pedoni.

    "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. 

    TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO 

    Art. 190. Comportamento dei pedoni. 

    1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila. 

    2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. 

    3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2. 

    4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni. 

    5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti. 

    6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate. 

    7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7. (1)

    8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade. 

    9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti. 

    10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99.

    (1) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).

     

    Art. 191. * Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.

    "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. 

    http://www.aci.it/fileadmin/immagini/per_circolare/codice_della_strada/semaforo.gifAttenzione: Patente a punti, consultare la tabella.

    TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO 

    Art. 191. Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni. 

    1. Quando il traffico non e' regolato da agenti o da  semafori,  i conducenti  devono  fermarsi  quando  i   pedoni   transitano   sugli attraversamenti  pedonali.  Devono  altresì  dare   la   precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che  si  accingono ad attraversare sui  medesimi  attraversamenti  pedonali.  Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti  che  svoltano  per  inoltrarsi  in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4. (3)

    2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza. 

    3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca,o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto. (1) 

    4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 162 a euro 646. (2) 


    (1) Comma modificato dall'art. 3 del decreto-legge n. 121/2002, come modificato dalla legge di conversione, n. 168/2002, in G. U. 6 agosto 2002, con decorrenza 7 agosto 2002. (2) Comma modificato dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003. (3) Comma sostituito dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.). 

     

     

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    • 16/05/2019 | 12:00

      Antonio ha scritto:

      Oggi è diverso , ma troppo diversa è anche la circolazione : ì troppi pedoni ' e troppe macchine . Qualcuno di Avezzano , in un trafiletto , da me sempre letto , diceva , tempo fa che la città - ha più auto che abitanti - e per scoprirlo basta girare non tanto , qualche strada , dove a destra e a sinistra si pouò sostare , la fila finisce quando finisce la strada . Ricordo il Codice del 1922 ...non parlava neanche dei pedoni . 4 segnali , quattro regole e , allora quattro macchine e quattro carretti , qualche bicicletta che pagava anche il bollo e lo sistemavi sul lato del manubrio, anche i carretti pagavano il " bollo " e avevano la targhetta al lato di una stanca . Poi nel 1960 arrivò il Nuovo Codice della Strada ( questa è una mia curiosità . Allora ero istruttore di Scuola Guida di Sabini - i più anziani lo ricorderanno - Il Maresciallo della Caserma di Avezzano , venne allora a parlare con me e con Sabini , per preparare tutti i militi della Marsica alla conoscenza del Nuovo Codice . Il corso durò un mese e mezzo . Come un caserma dovevo fare l'appello la mattina . E ora , per una vostra curiosità , perlando di auto " il primo PIRATA della strada , fu un londinese , il quale , come succede anche oggi , succedeva anche nel 1875 , andava in ufficio ed era tardi , quindi accelerò fino a 8 chilometri e poi a 10, ma male fece , perchcé a un incrocio era fermo un guardia ( un flic ) lo chiamavano allora , con la sua bicicletta e si spaventò anche , perché gli passò molto vicino . Inforcò di nuovo la sua bici. pedalò come un forsennato e dpo poco raggiunse lì'auto, si mise davanti e lo fece fermare elevando la multa di qualche sterlina . ( Sllora in città non si potevano superare i 2 chilometri orario ; fuori città , con poco traffico , come potete immagginare , fino a 12 chilometri orari, altrimenti , non bisognava superare i 5 chilometri orario e rallentare in presenza di carrozze , carretti , bicicklette ... L'auto era allora già un percicolo anche con i 2 cilindri a vapore . Le bestie si spaventavano , i contadinio saltavano nei dossi . Le prime erano le auto dei diavoli , che le spingevano , perché un mezzo come una carrozza che camminava senza cavallo , era un mezzo stregato . La superstizione non ha età .