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  • Multa illegittima se il ticket per la sosta è scaduto. Bufala o Realtà

    28/02/2014

    Torna alla ribalta il tormentone sulla legittimità delle multe relative al ticket per la sosta scaduto     Molti quotidiani ,in questi giorni,riportano quanto segue:     La multa potrebbe essere  illegittima in assenza del ticket orario (o del "gratta e sosta") regolarmente acquistato, ma non lo è dal momento in questo è scaduto. In quel caso l'unica cosa che l'automobilista è tenuto a fare, è pagare le ore di sosta mancanti   l comma 6 dell'articolo 157 del Codice della strada stabilisce: "Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione." Non si parla, però, di eventuali ritardi. Nel Marzo del 2010 un parere tecnico-legale emanato dal Ministero delle Infrastrutture ha infatti decretato: "Se la sosta viene effettuata omettendo l'acquisto del ticket orario, deve essere necessariamente applicata la sanzione. Se invece viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l'orario di competenza non si applicano sanzioni, ma si da corso al recupero delle ulteriori somme dovute." Dunque, in parole povere, la multa è legittima se il ticket per il parcheggio a pagamento non è stato acquistato o esposto sulla vettura. Se invece il grattino è presente, ma avete sforato l'orario prestabilito, bisogna pagare solo il denaro con cui avreste pagato il ticket per le ore di sosta mancanti. Insomma, pochissimi spiccioli in confronto alle salatissime multe che i vigili urbani spesso si trovano a fare agli automobilisti!     Altri quotidiani aggiungono:     Ma tutto questo non corrisponde a realtà: nel messaggio infatti non viene mai riportata per intero la sentenza a cui si fa riferimento. Ovvero questa: Se la sosta viene effettuata omettendo l'acquisto del ticket orario, deve essere necessariamente applicata la sanzione di cui all'art. 7 c.14 del Codice. Se invece viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l'orario di competenza non si applicano sanzioni ma si dà corso al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate dalle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale, ai sensi dell'art. 17 c. 132 della legge n. 127/1997.A parere di questo Ufficio in caso di omessa corresponsione delle ulteriori somme dovute, l'ipotesi prospettate da codesto Comune, di applicare la sanzione di cui all'art. 7 c. 15 del Codice, non è giuridicamente giustificabile, in quanto l'eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice, bensì una inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure "jure privato rum" a tutela del diritto patrimoniale dell'ente proprietario o concessionario.     Interessante sarebbe sapere la posizione della Amministrazione comunale     AVEZZANO 28/2/2014

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